Il Gip presso il Tribunale di Milano ha stabilito con sentenza n. 18/18 che l’attenuante del concorso di colpa del terzo, la quale riduce la pena fino a metà, può configurarsi solo se la concausa costituisce a sua volta una condotta illecita.

La difesa dell’imputato, conducente di un furgone che in stato di ebbrezza aveva investito un auto ferma al semaforo uccidendone il pilota, aveva richiesto l’applicazione della detta attenuante, adducendo che la vettura guidata dalla dalla vittima non presentava gli standard di sicurezza di un veicolo di nuova generazione (ad esempio air bag).

Il Gip ha ritenuto di non concedere l’attenuante, ritenendo non configurata una concausa in una scelta lecita della vittima ossia l’avere scelto di guidare un auto storica per cui priva degli standard di sicurezza di ultima generazione ma autorizzata a circolare.

Scrive in motivazione il Gip “diversamente opinando si sdoganerebbe la possibilità di muovere un rimprovero a chi guida una piccola utilitaria e di premiare chi conduce un suv, più protettivo indubbiamente per chi si trova nell’abitacolo”.
In realtà tale decisione pone qualche perplessità perché l’art. 589 bis comma 7 che ha una previsione gemella nell’art. 590 bis comma 7 cp, per la diminuzione di pena non prevede che per forza la concausa sia di natura illecita, ma dice testualmente che si applica “ogniqualvolta l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”. Non c’è quindi ragione per escludere che l’attenuante possa operare per opera di un fattore di natura non umana ed incolpevole (come un infarto, una particolare illuminazione del sole ecc….).