Il Tribunale di Roma, con una sentenza destinata sicuramente a far discutere (la n. 16070/2018 del 02.08.2018), affronta (con un taglio decisamente innovativo) la questione riguardante i contenuti degli obblighi contrattuali del tour operator.

Nel caso in questione gli attori (una coppia di sposi), ebbero ad acquistare un pacchetto turistico avente ad oggetto il viaggio di nozze in Cina e Tibet.
Al loro rientro in Italia citano in giudizio il Tour operator lamentando di aver dovuto sopportare tutta una serie di disagi la maggior parte dei quali sono stati ritenuti, tuttavia, irrilevanti dal Tribunale fatta eccezione (in particolare) per quello dovuto alla presenza di un insetto nella stanza d’albergo e al conseguente cambio della stessa: la nuova sistemazione era però risultata “meno panoramica” di quella originaria.

Dunque, passi per i dolori fisici provocati dalla faticose escursioni incluse nel pacchetto in questione, per i ritardi dei voli interni o per il mancato funzionamento della Tv, ma trovare un insetto nella camera può (secondo i giudici capitolini) dar luogo ad una responsabilità contrattuale da parte del tour operator tenuto (contrattualmente) a garantire che tutti gli alloggi offerti dalle strutture da esso utilizzate non presentino inconvenienti.

Il Tribunale ha poi quantificato il danno patrimoniale in una misura pari al 10% del valore dell’intero pacchetto turistico (pari a 7.100 euro); il Tour operator è stato così condannato a rimborsare agli sposi una somma pari a 700 euro oltre al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice ha dunque risarcito il danno patrimoniale causato agli attori dall’inadempimento contrattuale del tour operator reo di non aver verificato la qualità delle strutture offerte per il viaggio di nozze.
Tale danno, tuttavia, nulla ha a che vedere con quello cosiddetto “da vacanza rovinata” (che ha natura non patrimoniale) che viene riconosciuto solo nei casi in cui i disagi sofferti superino la soglia minima di tolleranza da valutarsi caso per caso.

Sempre secondo il Tribunale di Roma infatti “il danno da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall’istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime…e si traduce in un’operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del Giudice di merito..”