Per le infiltrazioni derivanti dal lastrico solare risponde in ogni caso il condominio nella sua qualità di custode del bene (Ord. Cassazione Seconda. Sez. Civ. n. 28253 del 09.10.2023).

E ciò anche nel caso in cui il difetto sia imputabile all’originario venditore e proprietario unico del fabbricato. E financo nel caso in cui quest’ultimo, in sede di vendita e della contestuale costituzione del condominio, abbia riconosciuto in via transattiva ai condomini una somma di denaro a fronte di detti vizi con abdicazione dei medesimi alla relativa garanzia contrattuale.

Pertanto, quando le infiltrazioni derivano da una carente manutenzione del lastrico solare, vi è senz’altro una responsabilità del condominio (quale custode del bene) a mente dell’art. 2051 c.c.

Se poi il lastrico (o il terrazzo a livello) risulta di proprietà esclusiva di un condomino, a risponderne sarà anche il relativo proprietario (in solido con il condominio).

Nel caso in cui occorra procedere alla manutenzione del lastrico solare (o del terrazzo a livello) si dovrà applicare la norma di cui all’art. 1126 c.c.: il proprietario esclusivo sosterrà un terzo della spesa mentre gli altri due terzi verranno suddivisi pro quota tra i proprietari delle unità immobiliari interamente o parzialmente coperte.