Le lesioni patite dal cane in seguito al fatto illecito altrui non fanno scattare il diritto al ristoro del danno non patrimoniale.

Secondo la Corte di Cassazione infatti (n. 26770.2018) le vicende legate alla ferimento dell’animale d’affezione non rientrano nell’ambito di operatività del danno “cosiddetto” esistenziale inteso come lesione dell’interesse della persona umana a conservare una sfera di integrità affettiva protetta dalla Carta Costituzionale.
Partendo da tale assunto la Suprema Corte ha così rigettato la richiesta del ricorrente di vedersi liquidato il danno non patrimoniale nel caso, meno grave, delle lesioni riportate dal suo cane che era stato investito da una automobile: il padrone ha solo il diritto di vedersi liquidato il solo pregiudizio patrimoniale (spese veterinarie).

La Cassazione conferma dunque il suo precedente orientamento (Sentenza 14846.2007) in tema di danno non patrimoniale nel caso di ferimento (o uccisione) dell’animale d’affezione: occorre tuttavia rilevare come tale impostazione non trovi tuttavia unanime consenso presso i Giudici di merito che, in più di una occasione, hanno invece affermato il diritto del proprietario dell’animale ucciso a vedersi indennizzato il danno non patrimoniale quando l’evento è causalmente riconducibile al reato di maltrattamento degli animali ex. art. 544 ter C.P.