In caso di diffida ad adempiere, l’assegnazione al debitore di un termine inferiore a quindici giorni, come previsto dal secondo comma dell’art. 1454 cod. civ., non determina l’estinzione del rapporto costituito tra le parti.

E’ irrilevante sia il protrarsi dell’inadempimento, sia l’assenza di contestazioni debitorie sul termine o la condotta tenuta dal debitore stesso: deroghe al termine legale sono infatti ammesse soltanto nelle tre ipotesi previste dalla norma richiamata, difettando le quali il rapporto tra le parti non si risolve di diritto.

Questo è quanto affermato dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 8943/2020) che ha affrontato il tema della risoluzione di diritto del contratto, all’esito di diffida ad adempiere con previsione di un termine inferiore a quello legale.

In fatto:

Con il passare del tempo i rapporti commerciali tra le parti si deterioravano e la società ALFA intimava alla società GAMMA la trasmissione di un report sull’andamento dell’attività entro un determinato termine, pena la risoluzione di diritto contratto.

L’intimata trasmetteva il report richiesto, che tuttavia veniva considerato insoddisfacente e tale da giustificare lo scioglimento del rapporto.

Sulla questione si pronunciavano prima il Tribunale e poi la Corte d’appello di Milano, confermando le pretese della società intimante ALFA.

In particolare i giudici d’appello reputavano legittima l’assegnazione di un termine inferiore ai quindici giorni previsti per legge: osservavano infatti che la società GAMMA era tenuta allo svolgimento di un’attività di reporting costante che invece non aveva effettuato, integrando così il grave inadempimento di cui all’art. 1455 cod. civ.

A seguito del ricorso proposto da entrambe le parti la vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Tra i vari motivi di ricorso la Corte si interroga, per quanto qui di interesse, sulla legittimità di un termine ad adempiere inferiore a quello previsto dal secondo comma dell’art. 1454 cod. civ.

La norma dispone infatti che il termine assegnato con la diffida ad adempiere non può essere inferiore a quindici giorni, salvo che le parti abbiano convenuto diversamente o che per la natura del contratto o gli usi risulti congruo un termine inferiore.

La Corte osserva quindi che l’assegnazione di un termine ridotto è ammessa soltanto in presenza di una delle tre condizioni richiamate: (i)espressa pattuizione in deroga, (ii)congruità rispetto alla natura del contratto o (iii)agli usi.

Al di fuori di queste ipotesi la diffida non produce effetti estintivi di alcun tipo (in tal senso si veda Cass. 30 gennaio 1985, n. 542), per cui non ha neppure senso dibattere della congruità di un termine diverso.

La Corte chiarisce anche che, qualora debba valutarsi la congruità del termine (ad esempio perché, seppur inferiore, è compatibile con la natura del contratto o gli usi), la valutazione va compiuta con esclusivo riferimento alla diffida e al periodo ivi indicato.

Eventuali, precedenti intimazioni ad adempiere, rimaste infruttuose, non rilevano e, se vi sono state, il termine previsto dall’art. 1454 secondo comma c.c. decorre dall’ultimo di questi atti.

Assegnare al debitore un termine ad adempiere inferiore a quindici giorni, facendo riferimento a precedenti solleciti, non è quindi giustificato – osserva la Corte – perché fa leva su una circostanza del tutto estranea alla natura del contratto, ossia sul comportamento omissivo del debitore (Cass. 30 gennaio 1985, n. 542; cfr. pure Cass. 18 maggio 1987, n. 4535).

L’accertamento di congruità, aggiungono i giudici, resta in ogni caso un giudizio fattuale, incensurabile in sede di legittimità se è esente da errori logici e giuridici.

Muovendo da tali considerazioni, la Corte osserva che nel caso di specie non ricorre alcuna delle richiamate condizioni, tali da legittimare la previsione di un termine inferiore a quello legale.

Il rapporto contrattuale non prevedeva infatti alcunché sul punto, circostanza peraltro comprovata dal fatto che gli stessi giudici d’appello si sono interrogati sulla legittimità di un termine ridotto (e ciò non sarebbe accaduto se vi fosse stata una specifica previsione contrattuale in tal senso).

Quanto al dies a quo (ossia il momento a partire dal quale calcolare il decorso del termine), la Corte rammenta che la diffida ad adempiere è un atto recettizio, per cui i quindici giorni non possono che decorrere dal momento in cui l’atto entra nella sfera di conoscenza del destinatario (operando ovviamente la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.).

Ciò che rileva non è la data di invio della diffida – come sostenuto dall’intimante, nel caso che ci occupa – ma quella in cui l’atto giunge a destinazione.

Una constatazione trascurata dai giudici di appello, che oltre a non aver individuato alcuna delle condizioni legittimanti l’assegnazione di un termine inferiore a quello legale, hanno reputato il termine intimato congruo a prescindere, tralasciando di rapportarlo alla natura del contratto o agli usi.

Conclusioni

Sulla scia di tali premesse la Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio al giudice di merito, statuendo il seguente principio di diritto: “In tema di diffida ad adempiere, un termine inferiore ai quindici giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 1454 c.c., comma 2; in conseguenza, in presenza dell’assegnazione del termine inferiore, risultano irrilevanti: i precedenti solleciti rivolti al debitore per l’adempimento, in quanto tale circostanza non attiene alla natura del contratto, ma ad un comportamento omissivo del debitore; la mancata contestazione del termine da parte del debitore, sempre che, in base a un accertamento rimesso al giudice del merito, tale mancata contestazione non assuma significato ai fini della conclusione, in forma tacita, dell’accordo in deroga; la mancata indicazione del diverso termine, reputato congruo, da parte del debitore, che presuppone un onere non contemplato dalla norma; il protrarsi dell’inadempienza del debitore oltre il termine assegnato, giacchè la diffida illegittimamente intimata per un termine inferiore ai quindici giorni è di per sè inidonea alla produzione di effetti estintivi nei riguardi del rapporto costituito tra le parti”.