La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24617/2026, ha ribadito che datore di lavoro e lavoratore possono concordare la compensazione di un debito del dipendente anche attraverso crediti retributivi futuri. L’accordo può inoltre produrre effetti compensativi successivi senza che sia necessariamente richiesta la forma scritta.
Il caso. La controversia nasceva dalla richiesta di una segretaria di studio legale, che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per 94.310,72 euro, relativi a differenze retributive, Tfr e indennità sostitutiva del preavviso. Lo studio si era opposto sostenendo che la lavoratrice avesse sottratto, tra il 2014 e il 2015, somme per 108.169,21 euro. Secondo quanto accertato nei giudizi di merito, le parti avevano successivamente concordato di considerare tali somme come anticipazioni sulle future retribuzioni, da assorbire progressivamente mediante compensazione. Morale: chi sottrae denaro al datore di lavoro può compensare il debito lavorando gratis per il fututo.
La decisione dei giudici di merito. Tribunale e Corte d’appello avevano ritenuto provata l’esistenza dell’accordo, escludendo quindi le differenze retributive rivendicate dalla lavoratrice. Un elemento significativo era rappresentato dalla condotta successiva: da gennaio 2018 a giugno 2019 la dipendente aveva continuato a lavorare senza percepire la retribuzione, mentre venivano effettuati i soli versamenti contributivi. Tale comportamento era stato ritenuto compatibile con l’esistenza dell’accordo compensativo e con il riconoscimento del debito.
La Suprema Corte ha così confermato l’impostazione dei giudici di merito, anche sotto il profilo probatorio. La valutazione degli elementi presuntivi e dei fatti dai quali desumere l’esistenza dell’accordo spetta al giudice di merito; in sede di legittimità non è sufficiente proporre una diversa interpretazione delle circostanze, ma occorre dimostrare l’assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dagli articoli 2727 e 2729 del Codice civile.
La Corte ha inoltre escluso che l’intesa dovesse necessariamente essere stipulata per iscritto come una transazione. Secondo la ricostruzione accolta, infatti, mancavano le reciproche concessioni proprie del contratto di transazione.
Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda, in particolare, l’articolo 1252 del Codice civile. La Cassazione ha chiarito che, nell’ambito della compensazione volontaria, le parti possono non solo disporre la compensazione di crediti già esistenti, ma anche stabilire condizioni diverse da quelle previste dalla disciplina legale, affinché l’effetto compensativo si realizzi in futuro. Ne consegue che l’accordo può riguardare anche crediti retributivi non ancora sorti o quantificati al momento della sua conclusione.
