Le Sezioni unite Cass. 5847/24 hanno affermato che la sentenza di non doversi procedere, pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all’art. 606, comma 1, c.p.p., anche prima della scadenza del termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, c.p.
Si è così risolto il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla immediata ricorribilità per cassazione della nuova sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato ex art. 420 quater c.p.p., introdotta dalla riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Invero, secondo un primo indirizzo interpretativo, la sentenza di non luogo procedere ex art. 420 quarter c.p.p., per mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del processo, non è ricorribile per Cassazione, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, fino a che non sia decorso il termine previsto dall’art 159, ultimo comma, c.p., trattandosi di una pronuncia revocabile di natura sostanzialmente interlocutoria, per la quale non opera la garanzia stabilita dall’art. 111 comma 7 Cost., che riguarda unicamente i provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria. Tale sentenza, pur avendo formalmente il nome di sentenza, non ha natura decisoria, poiché non contiene alcun accertamento di merito, è suscettibile di revoca, non impedisce in pendenza del termine lo svolgimento di atti urgenti e, tanto meno, incide sull’efficacia delle misure cautelari, né, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo.
Ne deriva che esula dalla ricorribilità ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (cfr. Cass., Sez. II pen., 26 ottobre 2023, n. 50426).
Secondo un diverso orientamento la sentenza in un luogo procedere ex art. 420 quarter c.p.p. è, invece, immediatamente ricorribile per cassazione per violazione di legge avendo natura definitoria, atteso che conclude e definisce il processo iniziato con l’esercizio dell’azione penale (cfr. Cass., Sez. V pen., 23 febbraio 2024, n. 20140).
