La Sez. IV del G.A. di Milano, con la sentenza 8 luglio 2014, n. 1766, ha stabilito che, in base al dato normativo vigente, non possono essere rilasciati nulla osta per l’organizzazione di tornei “dal vivo” di poker texas hold’em sportivo.

Il caso specifico:

Una sala giochi assegnava a un’associazione sportiva dilettantistica l’incarico di organizzare eventi ludici a scopo benefico, compresi tornei di poker texas hold’em sportivo non a distanza. Sicché, per lo svolgimento di questi ultimi, i ricorrenti presentavano alla competente Questura richiesta di nulla osta.

La P.A. respingeva siffatta domanda, evidenziando come la mancata adozione del regolamento previsto dall’art. 24, comma 27, L. n. 88/2009 – teso a disciplinare le modalità di svolgimento dei tornei di poker texas hold’em sportivo tra persone fisiche presenti – ostasse al rilascio del richiesto nulla osta, potendosi i giochi di carte svolgere – alla luce del quadro normativo vigente – unicamente “a distanza”, ossia per via telematica.

Le ricorrenti sono così insorte dinanzi al competente T.A.R., deducendo l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere dell’impugnato diniego.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Tribunale ha preliminarmente chiarito come l’organizzazione e l’esercizio dei giochi di abilità, tra cui rientra il poker sportivo oggetto dell’atto impugnato, sono riservati allo Stato, ferma restando la possibilità per quest’ultimo di esercitarli direttamente oppure tramite concessionari, ossia attraverso soggetti titolari di concessioni rilasciate periodicamente dalla stessa Aams in esito a gare pubbliche.

Fatta questa premessa, il G.A. si è soffermato sulla pretesa riferibilità, allegata dalle ricorrenti, dell’art. 38, comma 1, lett. b), D.L. n. 223/2006, ai giochi di carte svolti “dal vivo” tra persone fisiche oltreché a quelli svolti a distanza, segnatamente evidenziando l’infondatezza di tale prospettazione.

Infatti, ha osservato il T.A.R., la suindicata disposizione, peraltro di natura prettamente finanziaria, si riferisce espressamente ai “…giochi di abilità a distanza con vincita in denaro…”, non potendosi pertanto ritenere legittima un’interpretazione estensiva della stessa che giunga a ricomprendere nella propria sfera di applicazione anche i giochi di carte svolti tra persone fisiche presenti in uno stesso luogo.

Il Collegio ha inoltre ricordato come il Legislatore abbia espressamente previsto, con una norma ad hoc – ossia con l’art. 24, comma 27, L. n. 88/2009 – l’adozione di un regolamento volto a disciplinare i tornei non a distanza di poker sportivo. Purtuttavia, detto regolamento – che dovrebbe punto indicare le condizioni in presenza delle quali il poker sportivo, perdendo i suoi connaturati caratteri d’azzardo, potrebbe essere consentito quale gioco di “abilità” – non risulta ancora adottato.

Pertanto, la circostanza che il gioco in questione sia organizzato con le modalità indicate nel succitato art. 38 non vale a privarlo della connotazione illecita che gli è propria, vista la mancanza della cornice regolamentare che il Legislatore ha previsto ai fini del legittimo svolgimento di siffatto gioco.

Il Ministero dell’Interno nella prospettiva di definire una regolamentazione normativa del gioco in questione, ha individuato una serie di condizioni in presenza delle quali il poker sportivo “dal vivo”, perdendo i suoi connaturati caratteri d’azzardo, potrebbe essere consentito quale gioco di “abilità”, e precisamente:

  1. che la quota di iscrizione sia interamente destinata all’acquisizione dei premi;
  2. che l’importo di tale quota non sia superiore a € 30,00, quanto meno negli stadi preliminari o intermedi dei tornei di carte dal vivo, importi superiori potendo trovare giustificazione soltanto in relazione delle fasi finali dei tornei a carattere nazionale;
  3. che, nel caso in cui le partite si svolgano contemporaneamente su più tavoli, il giocatore che abbia esaurito la dotazione iniziale di fiches sia escluso dalla competizione;
  4. che la persona fisica o giuridica organizzatrice della manifestazione non possa essere autorizzata a svolgere, nella medesima serata e nella stessa località, più di un torneo.

Purtuttavia, in attesa che esso venga emanato non ci si può esimere dal valutare la ritenuta legittimità dei dinieghi opposti dalle competenti P.A. alle richieste di rilascio di nulla osta, motivate proprio con riferimento alla mancata emanazione del regolamento. A tal riguardo è utile rimarcare come il ritardo del Legislatore nell’adozione dello stesso risulti giustificato – come innanzi ricordato – unicamente dalle preoccupazioni per le conseguenze derivanti dalla interazione fisica tra i giocatori, in termini di controllo delle modalità di gioco e di contrasto al riciclaggio, e non dalla natura d’azzardo o meno del gioco in questione.