La Crif è la Centrale Rischi Finanziari che ha come scopo principale quello di raccogliere, da banche e finanziarie tutte le informazioni relative alla tempestività o meno dei pagamenti di soggetti relativamente a finanziamenti, mutui o prestiti.

La segnalazione al medesimo istituto dei cosiddetti “cattivi pagatori” avviene in modo automatico, senza discrezionalità, pertanto i dati inviati da banche e finanziarie, vengono inseriti automaticamente nella CRIF senza alcun tipo di valutazione nel merito degli stessi.

Di conseguenza l’eventuale presenza di anomalie, o errori nella segnalazione, si ritiene addebitabile unicamente alla banca o finanziaria segnalante, la quale dovrebbe decidere in base all’orientamento prevalente, di non segnalare le posizione debitorie meno gravi.

La segnalazione alla CRIF crea in capo al soggetto segnalato una posizione debitoria sofferente, ossia un’immagine di cattivo pagatore che non merita altro credito oppure di un soggetto così indebitato da non poter sostenere altri debiti, ecco che qualora la segnalazione dovesse risultare illegittima, risulterebbe fortemente pregiudizievole per chi, pur avendo sempre adempiuto correttamente ai propri impegni, volesse accedere al credito,  e ciò con maggior aggravio per gli imprenditori che spesso vi ricorrono.

In definitiva il soggetto ingiustamente segnalato ha il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento del danno alla reputazione e all’immagine personale e professionale, ma anche per l’illecito trattamento dei dati personali. Queste forme di danno vengono liquidate in re ipsa, cioè per il solo fatto della segnalazione e oltretutto in via equitativa, cioè senza un’indagine sul quantum debeatur, lasciando al giudice la quantificazione dello stesso in via equitativa, appunto.

Ne consegue che, se dovessero emergere dati inesatti, errori, ritardi nella cancellazione, abusi vari, si potrà certamente procedere alla richiesta di risarcimento dei danni alla banca o finanziaria segnalante.