La Cassazione con sentenza n. 4445 del 20/8/1985 ha ritenuto il gestore di un ristorante responsabile della mancata restituzione di una pelliccia consegnata da un cliente al cameriere nel corso del pranzo, avendo ritenuto questa modalità di consegna della cosa finalizzata alla sua custodia mentre con la sentenza n. 10393 del 4/10/1991 ha escluso, ai sensi dell’art. 1227 c.c., il concorso di colpa del cliente con riferimento al soprabito che era stato appeso a un attaccapanni in una sala del ristorante.
Pertanto in caso di furto al ristorante, il gestore è responsabile sia degli oggetti che gli fossero stati affidati in custodia, sia di quelli, non affidatigli in custodia, di cui il cliente si liberi per il miglior godimento della prestazione (per esempio vestito, cappello, ombrello), mentre restano sotto la diretta vigilanza del cliente tutte le altre cose che non costituiscono intralcio per la consumazione del pasto, come gli oggetti di valore che solitamente si tengono accanto a sé o addosso (borse, portafogli e cellulari) della cui sottrazione il ristoratore non può quindi essere chiamato a rispondere.
Così ha stabilito il Tribunale di Milano sul ricorso presentato dalla cliente di un ristorante, alla quale erano stati rubati gli effetti personali dalla borsa poggiata sul pavimento, con cui richiedeva che il ristoratore le risarcisse i danni. La ricorrente riteneva il locale responsabile in quanto i tavoli erano tra loro troppo vicini e non le avevano lasciato alternativa se non quella di lasciare la borsa sotto la sedia ed inoltre i proprietari avrebbero dovuto avvertire i clienti della presenza di possibili ladri. Il Tribunale dichiarò il ricorso infondato in quanto non sussisteva alcuna mancanza di diligenza in capo al ristoratore, anzi, sarebbe stata la cliente stessa a dover prestare maggior attenzione ai propri beni,considerando il contesto ambientale in cui si trovava e l’affollamento del locale.