La Cassazione si è recentemente pronunciata chiarendo che vi può essere violenza sessuale anche all’interno di un rapporto di coppia.

Il rapporto di coppia non comporta un diritto all’amplesso.

Un requisito del suddetto reato è l’assenza di consenso, per configurare il quale è sufficiente un errore sul dissenso da ritenersi non scusabile.

Con sentenza 4211/19 la sez. III della Suprema Corte ha respinto il ricorso di un uomo imputato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della ex compagna.

Circa la fattispecie di cui all’art. 609 bis cp l’uomo assumeva che il dissenso fosse stato manifestato dalla donna solo dopo il rapporto sessuale.

Ribadiscono gli ermellini che ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto che subisce gli atti sessuali.

Si deve invece ritenere che il dissenso sia da presumersi ove non ci siano elementi chiari ed univoci volti a dimostrare l’esistenza di un inequivoco consenso.

Nel caso di specie, i ripetuti rifiuti che la donna aveva espresso al partner (con pianto durante il rapporto) e l’atteggiamento tenuto durante la violenza non fanno che confermare quanto doveva essere palese per l’imputato.

Neppure veniva concessa all’uomo l’attenuante della minor gravità ex art. 609 bis terzo comma cp, stante l’invasività oggettiva della di lui condotta, il quale aveva costretto la compagna ad un rapporto sessuale completo, anzi veniva contestata la circostanza aggravante in virtù del fatto che la condotta veniva proprio posta in essere in un contesto di convivenza e consuetudine.