Il Giudice di Pace di Milano, con la sentenza n. 1189 del 09/02/201, dirime l’annosa questione interpretativa di cui all’art. 201 comma I C.d.S. sulla determinazione del dies a quo per la decorrenza del termine di novanta giorni entro il quale l’organo accertatore, in caso di contestazione non immediata, ha l’obbligo di effettuare la notificazione del verbale di accertamento di contravvenzione al Codice della Strada.

Il primo comma dell’articolo summenzionato, infatti, prevede che, in caso di contestazione non immediata della violazione, il verbale vada notificato all’effettivo trasgressore entro novanta giorni dall’accertamento – ovvero, in assenza di identificazione del trasgressore,  ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 C.d.S. (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo), quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento.

Il dubbio interpretativo nasce dalla controversa accezione attribuibile al termine “accertamento”, attività dalla quale inizia a decorrere il termine fissato dall’art. 201 C.d.S..

Mentre infatti gli uffici degli organi accertatori tendono a far coincidere il momento dell’accertamento con il momento effettivo della presa visione dei fotogrammi e dell’associazione dei dati della targa a quelli del titolare del veicolo, le difese degli automobilisti multati sostengono che l’“accertamento” coincida con il momento della commessa violazione.

Chiare le ricadute sul piano applicativo:

–     l’interpretazione sostenuta dagli organi accertatori, con dies a quo per la decorrenza del termine di novanta giorni fissato nel momento del perfezionamento dell’attività amministrativa di identificazione del soggetto interessato, significherà in buona sostanza una dilatazione del termine per la notifica, tanto più ampio quanto più esteso è il lasso di tempo fra la rilevazione della violazione e l’identificazione del destinatario della sanzione.

–     secondo la  prospettazione contraria, invece, il termine correrà dal momento della commessa violazione, pertanto il verbale di accertamento notificato oltre tale termine, anche se nei novanta giorni dalla conclusione della pratica di identificazione del soggetto contravventore, risulterà invalido.

Tale seconda interpretazione ha ricevuto già da tempo l’avallo del Ministero dell’Interno che, con la nota n. 0016968 del 7 novembre 2014, ha evidenziato che dalla lettura complessiva del primo comma dell’art. 201 C.d.S. emerge che il dies a quo per la decorrenza del termine in questione, di regola, “non può che essere individuato in quello della commessa violazione”. La nota ministeriale fonda tale interpretazione sulla considerazione che il Legislatore ha previsto – in deroga alla regola generale – la possibilità di decorrenza del termine da un momento successivo a quello della commessa violazione solo nel caso in cui l’identificazione dell’interessato non sia stata immediatamente possibile per mancanza, al momento della commessa violazione, delle necessarie informazioni identificative risultanti dai pubblici registri o, in ogni caso, per mancanza delle condizioni per provvedere all’identificazione.

Nel provvedimento suddetto il Ministero evidenzia che una diversa interpretazione finirebbe per far dipendere la decorrenza del termine in esame da prassi organizzative interne, variabili da ufficio ad ufficio, e non da fattori esterni univoci, gli unici che dovrebbero legittimare la posticipazione della decorrenza del termine fissato dall’art. 201 C.d.S..

Dello stesso orientamento è il giudice di merito della pronuncia in commento. Secondo il magistrato meneghino la data di accertamento coincide con quella della violazione al C.d.S. “nei casi in cui (come quello in esame) avviene mediante dispositivi elettronici che consentono all’Amministrazione di accertare immediatamente il responsabile dell’illecito con una semplice visura al PRA cui l’Amministrazione ha accesso immediato”.

Diversa è la situazione in cui fattori cc.dd. esterni intervengano a ritardare l’identificazione del trasgressore, come nell’ipotesi “in cui il mezzo sia a noleggio ovvero in leasing e quindi sia necessaria una dichiarazione del proprietario circa in nominativo dell’utilizzatore del veicolo: in questi casi il termine di 90 giorni decorre dal giorno in cui l’Amministrazione è posta in condizione di provvedere all’individuazione del trasgressore”.

Considerazioni analoghe a quelle del Ministero dell’Interno svolge, poi, il giudice milanese in ordine alle circostanze che giustificherebbero il ritardo nella notifica: nessuna rilevanza assume, in tal senso, l’insufficienza dell’organizzazione interna dell’ente gravato del disbrigo di un elevato numero di contravvenzioni accertate; siffatta circostanza non è tale “da giustificare la violazione di un termine che è stabilito dalla legge a garanzia dell’effettività del diritto di difesa del soggetto cui viene notificato il verbale di contestazione”.