La Cassazione (Sent. 21593 del 19.09.2017) mette la parola fine ad una intricata vertenza radicatasi presso il Tribunale di Firenze che (in seguito alla morte di uno studente investito da un autobus) aveva ripartito la responsabilità dell’incidente nella misura del 40% a carico dell’autista e del Comune e del restante 20% in capo al Ministero della Istruzione.

Gli ermellini riconoscono la validità dell’impianto della pronuncia dei giudici fiorentini ritenendo dunque di non poter accogliere le doglianze del Ministero che, al fine di sottrarsi agli obblighi di vigilanza (che comunque gli competono), aveva argomentato sostenendo che il punto di raccolta degli alunni all’esterno dell’istituto non rientrerebbe sotto la “giurisdizione” di quest’ultimo.

Secondo la suprema Corte, al contrario, la circostanza che l’ incidente sia avvenuto fuori dal perimetro scolastico non vale ad escludere la responsabilità della scuola. L’obbligo infatti di far salire e scendere gli alunni dai mezzi di trasporto davanti all’istituto ricade comunque sul personale scolastico anche qualora i detti mezzi di trasporto siano in ritardo.

Tale attività si protrae (dice la Cassazione) sin quando gli alunni non vengono presi in custodia da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza.

Va dunque confermata una responsabilità (sia pur concorsuale nella misura del 20%) in capo al Ministero della Istruzione.