Con la circolare n. 12 di venerdì 12 marzo 2010 l’amministrazione finanziaria stringe ancor più le maglie sull’evasione fiscale.

Lo scostamento, superiore al quarto, tra quanto dichiarato e gli indicatori di cui al decreto ministeriale del 1992 che, ai sensi dell’art. 38 c. 4 del dpr 600/73, legittima l’accertamento sintetico del reddito non deve più, come prima sostenuto, verificarsi per due periodi di imposta consecutivi.

Si supera pertanto l’impostazione data con la circolare n. 49 del 07 che sanciva la necessità dello scostamento per almeno due periodi consecutivi.

L’amministrazione recepisce così gli ultimi orientamenti della giurisprudenza sia di legittimità ( Cass. 237/09) che di merito (CTR Emilia Romagna n. 88/04/09)

Interessante inoltre la valenza del collegamento (che l’ultima circolare traccia) tra gli studi di settore ed altri indicatori di capacità contributiva che andranno a confermare le risultanze di Gerico, sia per il caso in cui tali conferme ulteriori si desumano direttamente dall’attività di impresa o lavoro autonomo, sia che derivino da ricavi o compensi che denotino una capacità contributiva significativamente superiore rispetto a quella dichiarata.

Si statuisce così espressamente la necessità di rafforzare e avvalorare le risultanze di Gerico che, evidentemente e giustamente, non possono considerarsi come effettive estrapolazioni di capacità contributiva.