La Corte Costituzionale con sentenza depositata l’8/3/19 ha dichiarato la sproporzione di una pena minima di otto anni per i reati relativi agli stupefacenti.

Con la detta sentenza è stato dichiarato illegittimo l’art. 73, 1 del Testo Unico sugli stupefacenti appunto ove prevede come pena minima la reclusione di anni otto invece che di sei, mentre non è stata toccata la pena nella misura massima di anni venti di reclusione per le ipotesi più gravi.

Infatti, spiega la Corte, la differenza di quattro anni tra il minimo della pena ordinaria ed il massimo della pena per i fatti di lieve entità costituirebbe un’anomalia sanzionatoria” in contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza (art. 3 Cost) oltre che il principio della funzione di rieducazione della pena (art. 27 Cost).

La pena nel minimo è stata modificata da otto a sei anni in riferimento alla normativa sugli stupefacenti: tale misura in più parti è stata infatti ritenuta dal legislatore congrua in più parti per i fatti di confine con le ipotesi di lieve entità.