La sentenza 4234/17 della Sezione Quarta penale della Cassazione depositata il 31/1/17, segue quel filone giurisprudenziale che sostiene che chi viene trovato in stato di ebbrezza dopo un incidente stradale non può tentare di eludere i risultati del test ematico argomentando di non avere dato l’autorizzazione al prelievo ematico.

Ad avviso della succitata sentenza occorre proprio la dimostrazione di avere espresso il proprio diniego al test.

Secondo il principio giurisprudenziale corrente, circa l’inutilizzabilità delle risultanze del prelievo ematico eseguito in struttura sanitaria sul conducente secondo il Codice della Strada, se le sue condizioni sono tali da rendere l’esame necessario anche a fini terapeutici non occorre alcun consenso, quando invece il prelievo andrebbe fatto solo per accertare se l’interessato era sotto effetto di droga o alcool sarebbe indispensabile chiedergli il consenso.

Nel caso della suddetta pronuncia, il consenso risultava non essere stato espresso, dunque il Tribunale di primo grado aveva assolto l’imputato, ma la Procura impugnava assumendo che non risultava però esserci nemmeno esplicito dissenso.

La Cassazione con la detta sentenza ha accolto la tesi della Procura, citando la sentenza  4475/15 in cui si parla appunto di necessità del dissenso espresso dell’interessato che si differenzia dalla semplice mancanza di consenso.