La Suprema Corte di Cassazione sez. V, con sentenza del 20 aprile 2017 n. 25498 ha fatto chiarezza circa gli elementi del reato di cui all’art. 572 cp ed ha statuito che tale delitto si può configurare anche in merito ad episodi verificatisi dopo la cessazione della convivenza.

La cessazione della convivenza more uxorio, nell’ipotesi della presenza di un figlio (condizione espressiva di un progetto di vita comune) non determina di per sé l’estinzione del rapporto di solidarietà e protezione, da ciò derivano delle conseguenze :

–        Si configura una nozione di famiglia allargata (valida per il diritto civile), che probabilmente non è adatta alla tutela penale fornita dall’art. 572 cp, che prevede in ogni sua forma, uno stabile rapporto con il maltrattato;

–        La pronuncia finisce con il cambiare il contenuto degli obblighi di assistenza morale e materiale che comunque continuano a perdurare in regime di separazione anche in ipotesi di interruzione della convivenza di fatto;

Nella pratica però è piuttosto frequente che ci sia un grande attaccamento nel rapporto tra genitore e figlio, ma che un tale rapporto invece non ci sia tra ex coniugi o conviventi, che spesso è il minimo indispensabile. Pertanto valorizzare il necessario rapporto legato alla presenza di un figlio risulta presuntivo di una realtà che in effetti può essere diversa.

Nella suddetta sentenza interessante è anche il punto in cui si tratta della relazione tra l’art. 572 cp e l’art. 612 bis cp, teso a rendere residuale il secondo reato come tutela complementare: l’interesse leso esclude che per lo stesso possa venire in considerazione il reato ex art. 612 bis cp, destinato residualmente in casi in cui non si tratta di condotte maturate in ambito familiare.