Il Gip presso il Tribunale di Ivrea aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un medico per il reato di truffa aggravata: il primario di otorinolaringoiatra di un ospedale piemontese non timbrava il cartellino di uscita dalla struttura quando si recava invece in un centro privato per svolgere attività di libero professionista.

Secondo il Gip era da escludersi il dolo della condotta del dottore in quanto l’Asl era consapevole di tale attività, infatti l’assenza dello stesso era segnalata dalle prenotazioni comunicate alla Asl.

La Cassazione, su ricorso dell’azienda sanitaria ha annullato la suddetta sentenza.

Secondo il ricorrente, infatti il giudice di merito non avrebbe dovuto pronunciare la sentenza di assoluzione poiché le fonti di prova a carico del medico potevano dare  luogo ad interpretazioni alternative.

Tra le motivazioni del ricorso si inseriva anche la contraddittorietà della motivazione, in quanto poco plausibile che il medico non avesse consapevolezza del fatto che l’allontanamento senza preavviso non avesse tratto in inganno l’ospedal.

Con sentenza 6280 del 9 febbraio 2017, la Cassazione ha chiarito che lo scopo dell’udienza preliminare è quello di evitare dibattimenti inutili, senza però accertare se l’imputato sia o meno innocente.

Motiva la Corte: “non è sicuramente irrilevante se all’udienza preliminare emergono elementi di prova che, in dibattimento, potrebbero condurre all’assoluzione dell’imputato, ma il proscioglimento deve essere pronunciato dal gup solo se tale situazione d’innocenza sia ritenuta non superabile in sede dibattimentale dall’acquisizione di nuove prove, o da una diversa rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti”, pertanto non essendosi nel caso di specie il giudice di merito attenuto ai detti principi la stessa annullava la sentenza.