La prescrizione presuntiva è un istituto in forza del quale determinati diritti si presumono prescritti una volta che sia decorso un determinato arco temporale. Non si tratta, quindi, di una vera e propria prescrizione c.d. estintiva in quanto a differenza di quest’ultima non estingue il diritto ma si fonda sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato, o che si sia comunque estinto per effetto di qualche altra causa. Dunque – mentre la prescrizione estintiva è essa stessa una causa di estinzione del diritto – nella prescrizione presuntiva la legge semplicemente presume che sia sia verificata una causa estintiva di esso. (Cass. 31 Ottobre 2011 n.22649)
La disciplina della prescrizione presuntiva è dettata dagli art. 2954 cod. civ. e seguenti ed interessa le ipotesi relative a quei debiti che di norma vengono pagati senza il rilascio di quietanza e con riferimento alle quali, quindi, dopo un breve arco temporale si presume che il debito stesso sia stato soddisfatto.
Si noti bene: non è che il debito si estingua, ma si presume che si sia estinto. In altre parole, il debitore – qualora intendesse rifiutare l’adempimento che dovesse essergli richiesto una volta decorso il termine in cui si matura la prescrizione presuntiva – è esonerato dell’onere di fornire in giudizio la prova dell’avvenuta estinzione del credito azionato, come altrimenti dovrebbe fare in base alla regola generale: spetterà dunque al creditore offrire la prova che la prestazione non è stata eseguita.
Il riferimento va, più nel dettaglio, a diritti patrimoniali di modesta entità che interessano la vita di tutti i giorni e non sono, per tale ragione, contornati da un particolare formalismo. Tra di essi rientrano, ad esempio, la retribuzione dovuta agli insegnanti per le lezioni impartite a mesi, giorni o ore, le somme dovute ai farmacisti come prezzo dei farmaci, le somme dovute agli osti per il vitto e quelle dovute agli albergatori per l’alloggio, le somme dovute ai commercianti al minuto dai consumatori e così via.
In queste e nelle altre ipotesi per le quali è fissata una prescrizione presuntiva, il legislatore ha previsto che, decorso un breve arco temporale, debba ritenersi che il debitore abbia già pagato quanto dovuto. Tuttavia nulla esclude che non sia così e che il creditore non sia ancora stato soddisfatto, con la conseguenza che quest’ultimo potrà comunque provare la perdurante esistenza del suo diritto, potendo tuttavia ricorrere a tal fine soltanto ad alcuni mezzi di prova.
Il creditore, il quale abbia imprudentemente lasciato trascorrere l’intero periodo prescrizionale prima di pretendere il pagamento, ove la prescrizione presuntiva gli venga apposta in giudizio, può vincerla soltanto:
1) Ottenendo dal debitore l’ammissione che l’obbligazione è tutt’ora esistente (art. 2959 cod. civ.)
2) O deferendo alla parte debitrice giuramento decisorio (art. 2736 cod. civ.): ossia, invitandola a confermare sotto giuramento che l’obbligazione si è davvero estinta (art. 2960 cod. civ.)
Il vantaggio che il debitore riceve opponendo la prescrizione presuntiva è chiaro: egli è esonerato – come si è detto – dall’onere di provare il fatto che avrebbe determinato l’estinzione del debito; ed il giudice deve rigettare la domanda di pagamento, senza bisogno che dimostri di avere effettivamente già pagato, ovvero che si è davvero verificata qualche altra causa di estinzione del debito.
La presunzione ha luogo, quindi, anche se, per esempio, il debitore, pur riconoscendo di non aver pagato, affermi che il debito gli è stato rimesso. Se si ha ben inquadrato il fondamento della prescrizione presuntiva risulta chiaro come questa non possa operare quando chi oppone la prescrizione abbia comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta. Se il debitore, convenuto in giudizio per l’adempimento dell’obbligazione, sostenga che il debito non è sorto e, comunque, ne eccepisca la prescrizione, l’eccezione dovrà rigettata, perché chi oppone che il debito non è sorto, necessariamente ammette che il debito stesso non è stato nemmeno pagato, né si è altrimenti estinto. (Cass. 2 dicembre 2013 n.26986).
Come accennato, la prescrizione presuntiva ha una durata differente a seconda delle ipotesi per le quali essa è prevista, potendo estendersi per sei mesi, un anno o tre anni.
Prescrizione presuntiva di sei mesi
La prescrizione presuntiva di sei mesi è disciplinata dall’articolo 2954 cod. civ., che stabilisce la presunta durata semestrale della prescrizione dei seguenti diritti:

  • il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano;
  • il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

Prescrizione presuntiva di un anno
La prescrizione presuntiva è invece fissata in un anno dall’articolo 2955 cod. civ. per le seguenti categorie di diritti:

  • il diritto degli insegnanti alla retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
  • il diritto dei prestatori di lavoro alla retribuzione corrisposta a periodi non superiori al mese;
  • il diritto di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d’istruzione ad ottenere il prezzo della pensione e dell’istruzione;
  • il diritto degli ufficiali giudiziari al compenso degli atti compiuti nella loro qualità;
  • il diritto dei commercianti ad ottenere il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio (ovverosia quello connesso alla compravendita intercorsa tra commercianti al minuto e consumatori);
  • il diritto dei farmacisti ad ottenere il prezzo dei medicinali.

Prescrizione presuntiva di tre anni
Della più lunga prescrizione presuntiva, ovverosia di quella triennale, si occupa infine l’articolo 2956 cod. civ., che fissa tale termine affinché si presumano prescritti i seguenti diritti:

  • il diritto dei prestatori di lavoro alla retribuzione corrisposta a periodi superiori al mese;
  • il diritto dei professionisti al compenso dell’opera prestata e al rimborso delle spese connesse;
  • i diritti dei notai inerenti agli atti del loro ministero (tra i quali vanno ricompresi anche quelli relativi al rimborso delle spese affrontate per le formalità pubblicitarie);
  • il diritto degli insegnanti alla retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

Per quanto riguarda la decorrenza della prescrizione presuntiva, la regola è che il termine fissato inizi a decorrere dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.