Un signore (correva l’anno 2006), uscendo dall’appartamento della zia, scivolava nell’androne dello stabile condominiale a causa del pavimento bagnato (che era stato appena lavato da una addetta della impresa di pulizie) procurandosi la frattura di tibia e perone.

Il danneggiato vinceva in primo grado ottenendo la condanna (in solido tra loro) della impresa di pulizie e del condominio ex. art. 2051 c.c.

Le cose cambiavano in Appello posto che la Corte territoriale, sconfessando il Giudice di prime cure, riteneva (in forza del principio della prevedibilità dell’evento) come la visibilità fosse buona e che dunque il danneggiato (malgrado la assenza di segnalazione) avrebbe potuto/dovuto percepire la scivolosità del pavimento.

Sarebbe stato così “onere del danneggiato dare la prova specifica del nesso causale tra danno ed evento implicante la prova della sussistenza di una pericolosità intrinseca dei luoghi tale da rendere inevitabile l’evento che nel caso di specie, alla luce degli elementi probatori evidenziati, era mancata”.

Diversa invece la decisione della Cassazione (Sentenza n. 4129/20): l’uomo non abitava nel palazzo e quindi non poteva essere a conoscenza degli orari delle pulizie, nel pavimento non era residuata se non un po’ di umidità, nessuna traccia di acqua e sapone era in grado di mettere in allerta chicchessia.

Per la suprema Corte, dunque, tanto più la situazione di pericolo è prevedibile, tanto più il danneggiato è tenuto ad adottare cautela. E nel caso di specie tale prevedibilità non era rinvenibile e per tale motivo la Sentenza (di secondo grado) viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello.