Il Consiglio di Stato (con le Sentenze 5345 e 5347 del 2019), torna sulla questione che riguarda l’effettivo contenuto del diritto del coniuge (in via di separazione e/o divorzio) all’accesso ai documenti patrimoniali e reddituali dell’altro conservarti nelle banche dati del fisco.

I Giudici amministrativi richiamano sul punto la tesi più favorevole alla tutela delle parti deboli nel processo di famiglia e confermano semaforo verde all’accesso di cui sopra anche e senza alcun previo nulla osta del Giudice del processo civile.

Vengono dunque spazzate via tutte le precedenti interpretazioni restrittive in materia di diritto all’accesso ai dati custoditi dalla anagrafe tributaria con buona pace dell’interesse alla privacy dei dati fiscali.

Secondo il Consiglio di Stato, dunque, la corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 155-sexies disp. att. Cpc e 492 bis cpc, porta ad escludere la necessità della preventiva autorizzazione (da parte del Giudice Civile) al fine di poter accedere ai dati della anagrafe tributaria.

Viene così affermato il principio di diritto secondo il quale le norme “non hanno comportato alcuna ipotesi derogatoria alla disciplina in materia di accesso alla documentazione contenuta nella banca dati della PA, avendo invece il legislatore voluto ampliare con il citato 155-sexies delle disp.att. cpc, i poteri istruttori del giudice ordinario nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia”.